Dovendosi procedere entro il prossimo giugno alla nuova qualifica delle Sale Cinematografiche riportiamo qui appresso il testo della Legge emanata lo scorso anno. È bene che gli esercenti preparino a tempo la documentazione onde ottenere l’assegnazione alla categoria che corrisponde alla loro necessità.
Art. 1.
Le sale cinematografiche che classificate nelle seguenti categorie: sale cinematografiche extra, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria e di quinta categoria.
L’assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio.
Art. 2.
La classifica delle sale cinematografiche nelle categorie sopraindicate è effettuata dal Prefetto, sentite le Associazioni sindacali interessate, in base ai criteri di massima fissati dal Ministero per la cultura popolare ed ha efficacia per tre anni.
Qualora durante il triennio si verifichino notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato la classifica, il Prefetto può, d’ufficio o a domanda, provvedere all’assegnazione delle sale cinematografiche ad altra categoria.
Per le sale che si aprono durante il triennio la classifica ha valore per la frazione di triennio in corso.
Art. 3.
La classifica triennale e le revisioni annuali dovranno essere fatte entro il mese di maggio. Entro il successivo mese di giugno la classifica dovrà essere pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia e comunicata a ciascuno degli esercenti interessati.
Art. 4.
Avverso la classifica del Prefetto è ammesso ricorso, entro il giorno 30 del successivo mese di luglio, al Ministro per la cultura popolare, il quale decide in via definitiva.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà fissato l’ammontare dei canoni per il noleggio dei giornali L.U.C.E. dovuti per ogni singola categoria di sale cinematografiche.
Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, Febbraio 1941